DIRITTO DELLO SPORT E GIUSTIZIA SPORTIVA

Assistenza e consulenza in ambito disciplinare e regolamentare sportivo

Il diritto dello sport e la giustizia sportiva rappresentano un settore di specializzazione consolidata dello Studio, dove l’esperienza professionale si coniuga con l’aggiornamento costante sulle evoluzioni normative e giurisprudenziali che caratterizzano l’ordinamento sportivo nazionale e i suoi rapporti con la giurisdizione statale.

La competenza dello Studio abbraccia l’intero spettro delle problematiche della giustizia sportiva, dall’assistenza nei procedimenti disciplinari alla tutela degli atleti e delle società davanti agli organi di giustizia sportiva, dalla consulenza regolamentare alle azioni risarcitorie per danni derivanti da sanzioni illegittime, con particolare attenzione alle nuove disposizioni introdotte dalla riforma dell’ordinamento sportivo.

Autonomia dell’Ordinamento Sportivo e Principi Fondamentali

Il sistema della giustizia sportiva trova il suo fondamento nell’art. 1 del decreto legge n. 220 del 2003, che stabilisce che “la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”.

L’art. 2 del decreto legge n. 220 del 2003 riserva all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto “l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie” e “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

Procedimenti Disciplinari e Tutela dei Tesserati

Nel settore dei procedimenti disciplinari sportivi, lo Studio assiste con particolare competenza atleti, società e dirigenti nelle procedure davanti agli organi di giustizia federale. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive, come confermato dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 5237 del 2025.

L’esperienza dello Studio si estende alla gestione delle impugnazioni davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, dove la competenza è limitata, ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, alle “violazioni di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”, come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 534 del 2020.

Rapporti tra Giustizia Sportiva e Giurisdizione Statale

Un settore di particolare specializzazione riguarda la corretta individuazione dei confini tra giustizia sportiva e giurisdizione statale. L’art. 3 del decreto legge n. 220 del 2003 stabilisce che “esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo è disciplinata dal codice del processo amministrativo”.

La competenza dello Studio comprende la gestione delle azioni risarcitorie per danni derivanti da sanzioni disciplinari illegittime. Come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, quando il provvedimento delle Federazioni sportive o del CONI incida su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno deve essere proposta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

Esecuzione delle Sanzioni Pecuniarie

Un aspetto fondamentale della specializzazione dello Studio riguarda l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie irrogate dagli organi di giustizia sportiva. Come precisato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 15420 del 2024, “la competenza degli organi di giustizia sportiva è limitata alle questioni attinenti all’irrogazione e all’applicazione delle sanzioni disciplinari, non estendendosi alla fase della loro esecuzione”.

Tutela degli Atleti e Responsabilità delle Federazioni

Nel settore della tutela degli atleti, lo Studio vanta una consolidata esperienza nella gestione delle problematiche relative alle sanzioni disciplinari illegittime. La giurisprudenza ha precisato che gli organi di giustizia federale “devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale”.

L’esperienza dello Studio si estende alla tutela del diritto di difesa degli atleti, dove la giurisprudenza ha chiarito che “l’adire la giustizia amministrativa per far valere istanze non accolte in sede sportiva non può essere stigmatizzato quale condotta di rilievo disciplinare per violazione del principio di lealtà sportiva”, come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5046 del 2018.

Nuove Disposizioni in Materia Sportiva

La competenza dello Studio si estende alle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021 in materia di lavoratori sportivi e alle problematiche connesse alla Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario disciplinata dall’art. 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021.

Contratti di Lavoro Sportivo

Un settore di crescente importanza riguarda la disciplina dei contratti di lavoro sportivo nei settori professionistici, disciplinata dall’art. 27 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che stabilisce che “il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato”.

La competenza dello Studio comprende anche la gestione dei rapporti di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, disciplinati dall’art. 28 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che prevede specifiche modalità di comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Abolizione del Vincolo Sportivo

Un aspetto innovativo della riforma riguarda l’abolizione del vincolo sportivo disciplinata dall’art. 31 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che stabilisce l’eliminazione delle limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta entro termini specifici, introducendo il sistema del premio di formazione tecnica.

Agenti Sportivi e Rappresentanza

La competenza dello Studio si estende alla disciplina degli agenti sportivi introdotta dal decreto legislativo n. 37 del 2021, che definisce l’agente sportivo come “il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva”, con particolare attenzione alle cause di incompatibilità e conflitto d’interessi disciplinate dall’art. 6 del decreto legislativo n. 37 del 2021.

Il diritto dello sport e la giustizia sportiva costituiscono pertanto un ambito di eccellenza dello Studio, dove competenza tecnica, esperienza pratica e aggiornamento costante si combinano per offrire ai clienti un servizio di qualità superiore nella tutela dei loro diritti e interessi, sia nelle procedure disciplinari sportive che nelle azioni risarcitorie davanti alla giurisdizione statale, con particolare attenzione alle specificità dell’ordinamento sportivo e alle sue implicazioni pratiche.

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