DIRITTO CONTRATTUALE

Competenza specialistica nella materia contrattuale

Il diritto contrattuale rappresenta un settore di specializzazione consolidata dello Studio, dove l’esperienza professionale si coniuga con l’aggiornamento costante sulle evoluzioni normative e giurisprudenziali che caratterizzano questa fondamentale materia del diritto civile e commerciale.

La competenza dello Studio abbraccia l’intero spettro delle problematiche contrattuali, dalla formazione del contratto alle patologie contrattuali (nullità, annullabilità, rescissione), dall’inadempimento contrattuale alla risoluzione del contratto, con particolare attenzione alle clausole vessatorie e alla tutela dei consumatori disciplinata dal Codice del Consumo.

Inadempimento e Risoluzione Contrattuale

Nel settore dell’inadempimento contrattuale, lo Studio assiste con particolare competenza nella gestione delle problematiche relative alla risoluzione per inadempimento disciplinata dall’art. 1453 del codice civile, che stabilisce che “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.

L’esperienza dello Studio si estende alla valutazione della gravità dell’inadempimento, dove la giurisprudenza ha chiarito che “il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale”, come confermato dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 1256 del 2024.

Clausole Vessatorie e Tutela del Consumatore

Un settore di particolare specializzazione riguarda la gestione delle clausole vessatorie nei contratti tra professionisti e consumatori, disciplinate dall’art. 33 del Codice del Consumo, che stabilisce che “si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.

La competenza dello Studio comprende la corretta applicazione della nullità di protezione prevista dall’art. 36 del Codice del Consumo, che stabilisce che “le clausole considerate vessatorie sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto” e che “la nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”.

Clausole Penali e Vessatorietà

L’esperienza dello Studio si estende alla gestione delle clausole penali manifestamente eccessive. Come chiarito dalla sentenza del Tribunale di Brescia n. 1971 del 2025, “nei contratti conclusi tra professionista e consumatore mediante moduli o formulari predisposti unilateralmente, la clausola penale che prevede il pagamento di una somma pari al trenta per cento del prezzo contrattuale in caso di inadempimento verificatosi prima della consegna del bene e senza che il professionista abbia svolto alcuna attività prodromica è manifestamente eccessiva”.

Condizioni Generali di Contratto

Nel settore delle condizioni generali di contratto, lo Studio vanta una consolidata esperienza nella gestione delle problematiche disciplinate dall’art. 1341 del codice civile, che stabilisce l’obbligo di specifica approvazione per iscritto per le clausole vessatorie.

La giurisprudenza ha precisato che “l’obbligo di specifica approvazione per iscritto è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole onerose, purché tale richiamo non sia cumulativo”, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5006 del 2024.

Clausola Solve et Repete

Un aspetto fondamentale della specializzazione dello Studio riguarda l’applicazione della clausola solve et repete. Come chiarito dalla sentenza del Tribunale di Modena n. 200 del 2025, “la clausola solve et repete non può essere utilizzata per paralizzare eccezioni che mettano in discussione il fatto costitutivo del credito, ma opera legittimamente quando il convenuto opponga il mancato o inesatto adempimento della controparte, purché sia fuori questione l’esistenza e la persistenza del credito”.

Contratti B2B e Microimprese

La competenza dello Studio si estende ai contratti tra imprenditori (B2B), dove si applica la disciplina codicistica delle clausole vessatorie. Come precisato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 12389 del 2025, “nei contratti conclusi tra imprenditori si applica la disciplina codicistica in materia di clausole vessatorie di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., e non quella consumeristica”.

Per le microimprese, la giurisprudenza ha chiarito che “non sono equiparate ai consumatori” e che “la disciplina di protezione introdotta dal D.L. n. 1/2012 estende alle microimprese esclusivamente le norme sulle pratiche commerciali scorrette, non anche le disposizioni sui contratti del consumo”, come confermato dalla sentenza del Tribunale di Modena n. 200 del 2025.

Formazione del Contratto

Nel settore della formazione del contratto, lo Studio applica con competenza i principi giurisprudenziali consolidati. Come chiarito dalla Cassazione Civile, ordinanza n. 23113 del 2023, “quando un’offerta contrattuale riceve un’accettazione non conforme che modifica elementi essenziali dell’accordo, tale accettazione vale come nuova proposta ai sensi dell’art. 1326, ultimo comma, c.c., sulla quale si perfeziona il contratto”.

Responsabilità Precontrattuale

La competenza dello Studio comprende la gestione della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. La giurisprudenza ha chiarito che “la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale è nuova rispetto a quella di risoluzione del contratto per inadempimento, trovando causa in fatti costitutivi diversi e per molti versi opposti”, come evidenziato dalla Cassazione Civile, ordinanza n. 21333 del 2025.

Contratti di Formazione e Servizi

Un settore di crescente importanza riguarda i contratti di formazione e servizi professionali. Come chiarito dalla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 187 del 2025, “nel rapporto contrattuale tra studente e università telematica privata trova applicazione il Codice del Consumo, qualificandosi lo studente come consumatore”.

Caparra Confirmatoria

La competenza dello Studio si estende alla gestione della caparra confirmatoria disciplinata dall’art. 1385 del codice civile, che stabilisce le conseguenze dell’inadempimento in relazione alla caparra versata al momento della conclusione del contratto.

Il diritto contrattuale costituisce pertanto un ambito di eccellenza dello Studio, dove competenza tecnica, esperienza pratica e aggiornamento costante si combinano per offrire ai clienti un servizio di qualità superiore nella tutela dei loro diritti e interessi, sia nelle procedure stragiudiziali che in quelle contenziose, con particolare attenzione alle specificità della materia contrattuale e alle sue implicazioni pratiche nel contesto economico contemporaneo.

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