RESPONSABILITÀ SANITARIA

Lo Studio di consulenza Legale Saetta & Vetrano è specializzato nella materia della responsabilità sanitaria, nell’ambito della quale i suoi componenti ed in particolare il Dott. Ugo Vetrano, vengono spesso invitati a tenere corsi d’aggiornamento e formazione sia in ambito giuridico che prettamente medico-legale.

Regime della Legge Gelli-Bianco e Decreto Attuativo

La responsabilità sanitaria rappresenta un settore di specializzazione consolidata dello Studio, dove l’esperienza professionale si coniuga con l’aggiornamento costante sulle evoluzioni normative introdotte dalla legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) e dai relativi decreti attuativi.

La competenza dello Studio abbraccia l’intero spettro delle problematiche relative alla responsabilità medica e sanitaria, dalla responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie alla responsabilità extracontrattuale degli esercenti le professioni sanitarie, con particolare attenzione alle nuove procedure introdotte dalla riforma e alle questioni assicurative connesse.

Il Nuovo Regime di Responsabilità

La legge Gelli-Bianco ha innovato profondamente il sistema della responsabilità sanitaria, stabilendo che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa.

Parallelamente, l’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, come chiarito dall’art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017.

Applicazione Temporale della Riforma

Un aspetto cruciale della specializzazione dello Studio riguarda la corretta applicazione temporale della normativa. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che le norme sostanziali della legge Gelli-Bianco non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, come confermato dalla Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 6134 del 2025.

Per i fatti anteriori all’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, trova applicazione il regime previgente che qualifica come contrattuale la responsabilità sia della struttura sanitaria che del medico operante alle dipendenze della stessa, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 7785 del 2025.

Linee Guida e Buone Pratiche Clinico-Assistenziali

La legge Gelli-Bianco ha introdotto un sistema strutturato di linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali disciplinato dall’art. 5 della legge n. 24/2017, che prevede l’istituzione del Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) presso l’Istituto superiore di sanità.

Sul piano penale, l’art. 6 della legge n. 24/2017 ha introdotto l’art. 590-sexies del codice penale, stabilendo che qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida risultanti adeguate alle specificità del caso concreto.

Regime Assicurativo Obbligatorio

Un settore di particolare specializzazione riguarda il nuovo regime assicurativo obbligatorio disciplinato dall’art. 10 della legge n. 24/2017. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera, mentre gli esercenti la professione sanitaria devono stipulare un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Il decreto attuativo previsto dal comma 6 dell’art. 10 ha determinato i requisiti minimi delle polizze assicurative, prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati, con particolare attenzione alle specificità delle diverse specializzazioni mediche.

Fondo di Garanzia e Azione Diretta

La riforma ha istituito il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria disciplinato dall’art. 14 della legge n. 24/2017, che interviene nei casi di importi eccedenti i massimali assicurativi, insolvenza delle compagnie o mancanza di copertura assicurativa.

Parallelamente, l’art. 12 della legge n. 24/2017 ha introdotto l’azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione.

Azione di Rivalsa e Responsabilità Amministrativa

La disciplina dell’azione di rivalsa è stata innovata dall’art. 9 della legge n. 24/2017, che stabilisce che l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave, con limitazioni quantitative specifiche per singolo evento.

Tentativo Obbligatorio di Conciliazione

Un aspetto procedurale fondamentale è rappresentato dal tentativo obbligatorio di conciliazione disciplinato dall’art. 8 della legge n. 24/2017, che prevede l’obbligo di proporre ricorso ex art. 696-bis c.p.c. prima di esercitare l’azione risarcitoria, con partecipazione obbligatoria di tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione.

Consulenza Tecnica Collegiale

La riforma ha introdotto l’obbligo di consulenza tecnica collegiale attraverso l’art. 15 della legge n. 24/2017, che impone l’affidamento della consulenza tecnica a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina oggetto del procedimento. Come chiarito dalla Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 15594 del 2025, l’inosservanza di tale requisito è causa di nullità della sentenza.

Liquidazione del Danno

Per la liquidazione del danno, l’art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017 stabilisce che il danno conseguente all’attività sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private. La giurisprudenza ha chiarito che tale criterio di liquidazione si applica anche alle controversie relative a illeciti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, come confermato dalla Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 759 del 2026.

Approccio Metodologico Integrato

L’approccio dello Studio si caratterizza per la visione strategica delle controversie sanitarie, dove ogni caso viene analizzato tenendo conto delle specificità del regime normativo applicabile, delle implicazioni assicurative e delle procedure alternative di risoluzione delle controversie. La costante evoluzione giurisprudenziale richiede un aggiornamento continuo che lo Studio garantisce attraverso l’analisi sistematica delle pronunce più significative e la partecipazione attiva al dibattito dottrinale.

La responsabilità sanitaria nel regime della legge Gelli-Bianco costituisce pertanto un ambito di eccellenza dello Studio, dove competenza tecnica, esperienza pratica e aggiornamento costante si combinano per offrire ai clienti un servizio di qualità superiore nella tutela dei loro diritti e interessi, sia nelle procedure stragiudiziali che in quelle contenziose, con particolare attenzione alle specificità del nuovo quadro normativo e alle sue implicazioni pratiche.

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